Regolamento ASD Lame Romane
REGOLAMENTO SEZIONE SCHERMA SOCIETÀ SPORTIVA “ACCADEMIA LAME ROMANE”
Articolo 1 – Denominazione e sede sociale
È costituita, con durata illimitata, una sezione sportiva dilettantistica di scherma con durata illimitata ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile denominata Accademia Lame Romane – Sezione Scherma.
Articolo 2 – Durata e sede
La durata della sezione sportiva dilettantistica di scherma è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall’assemblea straordinaria dei propri soci. La sezione ha la propria sede in Roma, Via Blaserna n. 5.
Articolo 3 – Scopo
1. La sezione sportiva dilettantistica di scherma non ha scopo di lucro. Durante la vita della sezione sportiva dilettantistica di scherma non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. La sezione sportiva dilettantistica di scherma ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica della scherma, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma.
Nella propria sede, potrà svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.
3. La sezione sportiva dilettantistica di scherma è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall’elettività e gradualità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall’obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.
4. La sezione sportiva dilettantistica di scherma accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive della Accademia Lame Romane di riferimento.
Articolo 4 – Soci – Norme di ammissione
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Onorari;
d) Soci Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo della sezione sportiva dilettantistica di scherma.
Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa; essi devono sottoscrivere la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Scherma.
Sono soci Onorari coloro i quali vengono nominati tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti della sezione sportiva dilettantistica di scherma o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto al voto nelle assemblee della sezione sportiva dilettantistica di scherma.
Sono soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dalla sezione sportiva dilettantistica di scherma e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore della sezione sportiva dilettantistica di scherma. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
1. Possono far parte della sezione sportiva dilettantistica di scherma, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dalla sezione sportiva dilettantistica di scherma.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte della sezione sportiva dilettantistica di scherma dovranno compilare un’apposita domanda.
3. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e al tesseramento alla Federazione Italiana Scherma. L’eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all’assemblea generale.
4. Nel caso di un minorenne, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della sezione sportiva dilettantistica di scherma e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. I genitori, rappresentanti del socio minorenne, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L’adesione alla sezione sportiva dilettantistica di scherma è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
Articolo 5 – Diritto dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. È necessario che tutti i soci aventi diritto al voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati alla Federazione Italiana Scherma. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Il socio maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della sezione sportiva dilettantistica di scherma in base a quanto previsto nel presente statuto.
3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere alla sezione sportiva dilettantistica di scherma nei seguenti casi:
a) Dimissioni;
b) Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
c) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
d) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento di sezione-statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall’assemblea straordinaria, appositamente convocata e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emessi il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l’esame dei fatti specifici che lo hanno generato.
3. L’associato radiato non potrà più essere ammesso nella sezione sportiva dilettantistica di scherma.
Articolo 7 – Organi della sezione sportiva dilettantistica di scherma
Gli organi sociali sono:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della sezione sportiva dilettantistica di scherma e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita, le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Dovrà essere convocata presso la sede della sezione sportiva dilettantistica di scherma o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede della sezione sportiva dilettantistica di scherma almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’ordine del giorno, con le materie da trattare.
4. L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora con qualsiasi numero di presenti.
5. Salvo nel caso di scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma, devoluzione del patrimonio, approvazione e modificazione dello Statuto, l’assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimante intervenute all’assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
8. Il Presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
9. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al Consiglio Elettivo.
Articolo 9 – Partecipazione alle assemblee
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della sezione sportiva dilettantistica di scherma i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell’assemblea.
3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:
a) Eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
b) Approvare gli indirizzi e le direttive generali della sezione sportiva dilettantistica di scherma;
c) Approvare il rendiconto economico-finanziario;
d) Deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della sezione sportiva dilettantistica di scherma che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
e) 2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) Approvazione e modificazione dello statuto di sezione e dei regolamenti sociali;
b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) Scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma e modalità di liquidazione.
2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
4. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto di sezione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12 – Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante della sezione sportiva dilettantistica di scherma, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo la ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede alle assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto di sezione.
4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell’ordine del giorno e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate.
5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il vice presidente è tenuto a convocare l’assemblea nei modi e nei termini di cui al presente di sezione.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti nel nuovo stabilito dall’assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
3. È presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.
4. È validamente costituto con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza origina rimanete prevista per i consiglieri sostituiti.
Articolo 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della sezione sportiva dilettantistica di scherma ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’assemblea. In particolare:
a) Delibera sulle domande di ammissione dei soci;
b) Predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all’anno e dell’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 6, co. 2 e dell’art. 11;
d) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) Adotta i provvedimenti disciplinari;
f) Delibera in merito alla scelta e alle attività dei maestri di scherma e degli altri istruttori;
g) Stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
h) Attua le finalità previste dallo statuto di sezione e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 15 – Decadenza del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
b) Per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.
2. In tal caso, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della sezione sportiva dilettantistica di scherma, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 – Cariche sociali
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, maggiorenni purché tesserati dalla Federazione Italiana Scherma, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche o sospensioni superiori a 2 anni.
3. I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Scherma.
Articolo 17 – Il segretario
Il segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Il rendiconto economico finanziario
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario della sezione sportiva dilettantistica di scherma da sottoporre all’approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanzaria della sezione sportiva dilettantistica di scherma, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede della sezione sportiva dilettantistica di scherma almeno otto giorni prima dell’assemblea ordinaria.
Articolo 19 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 20 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall’associazione.
Articolo 21 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra la sezione dilettantistica di scherma ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.
2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d’accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana scherma, il quale provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora quest’ultima non vi abbia provveduto.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
5. Per quanto non contemplativo valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c..
Articolo 22 – Scioglimento della sezione sportiva dilettantistica scherma
1. Nel caso di scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma, l’assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria per lo scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma potrà essere richiesta da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L’assemblea, all’atto di scioglimento della sezione sportiva dilettantistica di scherma, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio della sezione sportiva dilettantistica di scherma.
5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma a cui la sezione sportiva dilettantistica di scherma è affiliata, del Coni e in subordine le norme del Codice Civile.