Statuto
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI – SCOPO
Articolo 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un’Associazione dilettantistica denominata Polisportiva “Accademia d’Armi Lame Romane”. L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, anche di ciascuna Sezione, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 – Sede, Durata, Colori sociali
L’Associazione ha sede legale in Roma, Piazza del Gesù, 49. La durata dell’Associazione è fissata sino al 2100 e potrà essere prorogata. I colori sociali sono il rosso e il blu.
Articolo 3 – Scopo
L’Associazione ha carattere dilettantistico, è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue lo scopo di promuovere lo sport dilettantistico come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione di diverse discipline, intese anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica delle singole discipline stesse, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento.
Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l’associazione può tra l’altro:
1) partecipare e promuovere eventi;
2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della Denominazione;
3) svolgere anche l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle singole discipline;
4) svolgere altre attività ricreative, motorie;
5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
6) gestire nella propria sede, anche un punto ristoro.
L’Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Le Sezioni dell’associazione procederanno alla propria affiliazione alle Federazioni di ciascuna disciplina, o anche presso Enti di Promozione Sportiva. Con le affiliazioni, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle diverse Federazioni per ciascuna Sezione e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE – DECADENZA
Articolo 4 – Associati, Domicilio, Quote di iscrizione e annuali
4.1 Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all’attività dell’Associazione. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
4.2 Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati a seguito di comunicazione scritta dell’Associato al momento dell’iscrizione o per variazione successiva.
4.3 L’esercizio dei diritti dell’Associato e l’accesso all’attività dell’Associazione sono subordinati al versamento della quota di iscrizione associativa e della quota annuale, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo di Sezione.
Articolo 5 – Ammissione, Diritti e doveri degli Associati
5.1 Coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno compilare un’apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo di Sezione. Nel caso di minore di età la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell’Associazione. Fatta eccezione per i soci fondatori e per i soci onorari di cui al successivo art. 6, la qualità di Socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente della Sezione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo della Sezione, che ha la facoltà di negarla senza obbligo di palesare le proprie motivazioni. In caso di accoglimento della domanda l’Associato sarà tenuto al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di Sezione ed a tesserarsi alla Federazione nazionale sportiva di riferimento. Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea. L’Associato minore di età non ha diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione; tuttavia l’esercente la potestà parentale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.
Articolo 6 – Categorie di Associati, Diritti e doveri
6.1 Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) fondatori
- b) ordinari
- c) onorari
- d) sostenitori
Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche sopra specificate. Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura delle singole discipline o abbiano contribuito allo sviluppo dell’attività dell’Associazione e che, per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’Associato onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione. Sono sostenitori gli Associati che per puro spirito di adesione al suo scopo e di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali, versando comunque spontaneamente a favore dell’Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo di Sezione. Gli Associati ordinari sono coloro che sono stati ammessi come tali, e si sono obbligati a versare (a) la quota di iscrizione associativa e (b) quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota stabilita, hanno diritto di frequentare gli impianti per lo svolgimento dell’attività sportiva, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno. Il numero degli Associati è illimitato.
Articolo 7 – Decadenza
7.1 La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:
- a) dimissioni dell’Associato;
- b) recesso dell’Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni; il recesso comunicato dopo l’Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- c) per esclusione dell’Associato a causa di: (i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo di Sezione; (ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto; (iii) commissione di atti, all’interno o all’esterno dell’Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell’Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento; l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, pervia contestazione dei fatti. Contro l’esclusione può essere interposto appello o all’Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se esistente;
- d) l’Associato radiato non può più essere ri
Articolo 8 – Mezzi finanziari
8.1. I mezzi finanziari sono costituiti:
- dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;
- dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all’Associazione;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazi
8.2 Il Consiglio Direttivo di Sezione stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 del presente Statuto.
8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Presidente della polisportiva;
- il Vice Presidente della polisportiva;
- il Consiglio Direttivo della polisportiva;
- il Presidente di ogni sezione;
- il Vice Presidente di ogni sezione;
- il Consiglio Direttivo di ogni sezione;
- il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- il Collegio dei Probviri (facoltativo).
Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l’approvazione dell’ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella del Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili. I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e altre A.S.D. nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Articolo 10 – Assemblea di polisportiva
10.1 L’Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ha i seguenti poteri:
in sede ordinaria:
- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull’orientamento generale dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e di cui al presente Statuto.
In sede straordinaria:
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.
10.2 Il Presidente deve convocare l’Assemblea almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’esercizio ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente potrà altresì convocare l’assemblea dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno 10 degli Associati. La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma almeno 3 giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza. Delle assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
10.3 Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti in data precedente alla chiusura dell’ultimo esercizio. Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di 5 Associati.
10.4 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea. L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto. L’Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l’ipotesi di scioglimento della Società di cui all’art. 17. Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 10.2, l’Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.
10.5 Candidature. L’Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l’indicazione della carica alla quale è candidato almeno 10 giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo di polisportiva
11.1 l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri, variabile da 3 a 11, secondo la deliberazione dell’Assemblea che li elegge. Sono inoltre componenti di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti di Sezione. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea in sede ordinaria, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
11.2 I Consiglieri, eletti, eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.
11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica.
In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuova elezione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente siano a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.
11.4 La revoca di un Consigliere o dell’intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l’attività dell’Associazione.
La revoca è effettuata su deliberazione dell’Assemblea (convocata secondo le norme che seguono) e deve essere notificata per raccomandata all’intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l’Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri. Se trattasi di Presidente di Sezione, la decadenza è valida anche per la Sezione e dovrà essere eletto un nuovo Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno 3 Consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori (se nominato) con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell’interessato, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre). Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.
11.5 Adempiute le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori (se nominati). Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo di polisportiva
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’Assemblea. Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote associative annuali;
- delineare le linee guida dell’Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all’anno e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto da questo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee;
- deliberare l’istituzione di nuove sezioni per la pratica di nuove discipli
Articolo 13 – Il Presidente, Rappresentanza dell’Associazione
Al Presidente della polisportiva è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l’Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell’Associazione e nominare, all’uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell’Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.
Il Presidente, inoltre:
- vigila sull’esecuzione delle delibere;
- dirige le Assemblee;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate;
- nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio; in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riuni
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest’ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 14 – Attività delle Sezioni
Le varie attività sportive sono articolate in “Sezioni”. Alle Sezioni è demandato lo svolgimento delle attività sportive ed agonistiche e l’organizzazione di gare e manifestazioni. Al momento della richiesta di iscrizione, l’aspirante socio dovrà indicare la disciplina sportiva interessata. È possibile l’iscrizione a più Sezioni, pervio pagamento di più quote associative, fermo restando un unico diritto di voto nell’Assemblea della Polisportiva nei termini del presente Statuto. Le Sezioni sono rette da un Consiglio Direttivo di almeno 3 membri eletti dai soci della sezione e hanno la durata di un quadriennio Olimpico. In caso di decadenza di Consiglieri, subentrano i primi non eletti. In mancanza di questi, il reintegro avviene per mezzo di nuove elezioni, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. Il Consiglio Direttivo di sezione elegge al suo interno il Presidente di Sezione, che di diritto farà parte del Consiglio Direttivo di Polisportiva, il Vice Presidente, il Segretario anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente di Sezione potrà nominare anche un secondo Vice Presidente di propria scelta nell’ambito del Consiglio di Sezione. Tale ruolo potrà parimenti essere revocato dal Presidente di Sezione in carica. Le Sezioni sono autorizzate a gestirsi autonomamente e al Consiglio di Sezione sono devolute tutte le attribuzioni relative al funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo del proprio settore sportivo, l’acquisizione di fondi e gli impegni di spesa per il proprio settore. È possibile attivare cariche o funzioni operative ritenute idonee al buon funzionamento delle Sezioni stesse. Le Sezioni hanno la possibilità di provvedere all’apertura di conti correnti bancari o postali intestati alla Sezione, sui quali possono operare anche firme disgiunte i Presidenti ed i Vice Presidenti di Sezione e persone appositamente autorizzate dal Consiglio Direttivo di Sezione. I rapporti con le Amministrazioni pubbliche sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo di Polisportiva. Ogni esigenza eventuale deve essere preventivamente e tassativamente rappresentata al Presidente di Polisportiva, che ha ampio potere per delegare, partecipare a incontri, controfirmare richieste, sottoporre le istanze al Consiglio Direttivo di Polisportiva. Le Sezioni dovranno adottare esclusivamente il presente Statuto; sono però autorizzate ad assumere eventuali delibere richieste dalle proprie Federazioni ad integrazione e non in contrasto con lo Statuto. Tali delibere dovranno comunque essere trasmesse al Consiglio Direttivo di Polisportiva che, se nulla osta, le metterà agli atti.
Articolo 15 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, se nominato nell’Assemblea, è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità. Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell’Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l’osservanza delle norme di statuto. Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non decritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.
Articolo 16 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri, se nominato nell’Assemblea, è formato da 3 componenti eletti dall’Assemblea Elettiva degli Associati, a scrutinio segreto. Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l’attività sociale nonché sugli appelli di cui all’art. 7 lett. d). Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dura in carica per il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più Probiviri, dovrà essere convocata entro trenta giorni l’Assemblea per le nuove elezioni per la sostituzione dei Probiviri venuti a mancare.
Articolo 17 – Esercizi Sociali
L’esercizio dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo per l’anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico-finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti no profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici-finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio è unico per tutta la Polisportiva. Ogni Sezione deve predisporre un proprio rendiconto a cura del Consiglio Direttivo di Sezione che lo approva e lo consegna nei tempi utili al Presidente di Polisportiva che provvede alla redazione del bilancio “consolidato” e unico, avvalendosi ove lo ritenga necessario anche della consulenza e dei servizi di professionisti. Il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione, stante l’autonomia gestionale riconosciuta, è pienamente responsabile della corretta gestione economico-finanziaria-amministrativa della propria Sezione, ferma restando l’azione di coordinamento e di controllo di competenza del Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Articolo 18 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea (con la maggioranza di cui all’art. 21 Codice Civile) che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri. Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composta di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente Regionale del CONI. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente Regionale del CONI. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Roma.
Articolo 20 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione d’appartenenza del CONI e delle leggi vigenti in materia di Associazioni.